Sentenza n.196 del 1985

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SENTENZA N. 196

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione Toscana notificato il 31 dicembre 1975, depositato in Cancelleria il 9 gennaio 1976 ed iscritto al n. 1 del Registro 1976, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto Ministro per la Sanità 28 ottobre 1975 avente per oggetto "Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero per la Sanità;

udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 1985 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi l'Avvocato Enzo Cheli per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso notificato il 31 dicembre 1975, la Regione Toscana, in persona del suo Presidente pro tempore, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto emanato dal Ministro per la Sanità in data 28 ottobre 1975 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 3 novembre 1975, concernente "Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento". La Regione premette, in punto di fatto, che con la legge 18 aprile 1975, n. 148, all'esame di idoneità, previsto dal d.P.R. n. 130 del 1969, é stato sostituito, per alcune categorie di personale (assistente, ispettore sanitario, farmacista), un tirocinio pratico da effettuare, per la durata di sei mesi, presso gli ospedali. Come detta legge prevedeva, la disciplina particolareggiata del tirocinio é stata posta con il decreto ministeriale impugnato: tale disciplina é ritenuta dalla ricorrente lesiva delle competenze regionali in tema di assistenza ospedaliera, derivanti, oltre che dagli artt. 117 e 118 Cost., dalla normativa dettata con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e con il d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386.

Ad avviso della Regione, infatti, il provvedimento impugnato, riservando all'Amministrazione centrale o agli enti ospedalieri i vari momenti connessi allo svolgimento del tirocinio pratico, esclude quasi del tutto la presenza e l'intervento dell'ente regionale. Ciò accadrebbe, in particolare, con riguardo al riconoscimento degli ospedali ritenuti idonei ai fini dello svolgimento del tirocinio: riconoscimento effettuato in termini generali dallo stesso Ministero per la Sanità (art. 1); alla determinazione del numero dei posti disponibili nelle varie discipline e qualifiche, affidata esclusivamente agli enti ospedalieri (art. 2); all'individuazione dei periodi di tirocinio, delle modalità di svolgimento del tirocinio stesso e dei doveri del tirocinante, effettuata nello stesso decreto ministeriale (artt. 6 e 9-13). A ciò si aggiunge, prosegue la ricorrente, che l'onere finanziario connesso al tirocinio grava, in base all'art. 14 del provvedimento impugnato, sull'ente ospedaliero e non sullo Stato, cioé in definitiva sulla finanza regionale. A difesa della disciplina introdotta con il decreto impugnato non potrebbe invocarsi, sostiene la Regione, l'art. 6 n. 20 del d.P.R. n. 4 del 1972, che riserva allo Stato le competenze amministrative in ordine alle "professioni sanitarie e agli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali". Da un lato, infatti, l'esame di idoneità é cosa ben diversa dal tirocinio pratico, in quanto solo il secondo si svolge all'interno dell'organizzazione ospedaliera; d'altro canto, poi, nemmeno potrebbe farsi riferimento al termine "professione sanitaria" di cui al detto art. 6 n. 20, in quanto esso si pone in rapporto di genere a specie con l'altro "professione medica negli ospedali", solo rispetto al quale é prevista la riserva statale, ed esclusivamente sotto il profilo dell'esame di idoneità.

In definitiva, ad avviso della Regione, la competenza statale in tema di tirocinio pratico al massimo potrebbe concernere quegli aspetti del tirocinio da considerare equivalenti all'esame di idoneità (es. la determinazione delle condizioni di ammissione al tirocinio e i criteri di valutazione), ma mai quelli che incidono nell'organizzazione ospedaliera e nella gestione del servizio di assistenza.

Infine, l'esclusione dell'intervento regionale in tema d’individuazione degli ospedali idonei allo svolgimento dei corsi, operata dall'art. 1 del decreto impugnato, violerebbe, oltre le norme dianzi richiamate, anche l'art. 10, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 148, il quale dispone che il riconoscimento dell'idoneità degli ospedali va effettuato con decreto del Ministro per la Sanità "sentita la Regione".

Nell'ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che il decreto impugnato non meriti censura, in quanto conseguenziale alla disciplina posta in sede legislativa con la citata legge n. 148 del 1975, la Regione chiede in subordine che la Corte sollevi innanzi a se stessa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 di detta legge (in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.), il quale affida appunto ad un decreto del Ministro per la Sanità la regolamentazione delle attività in discussione, così ledendo, ad avviso della ricorrente, la sfera costituzionalmente spettante alla Regione in tema di assistenza ospedaliera.

2. - Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.

In via preliminare l'Avvocatura rileva che il decreto impugnato fu adottato in attuazione dell'art. 11 della legge n. 148 del 1975, già citato dalla ricorrente: non avendo, tuttavia, la Regione impugnato nei termini detta legge, il ricorso avverso il decreto deve, ad avviso dell'Avvocatura, dichiararsi inammissibile, in quanto le presunte lesioni della competenza regionale andrebbero comunque riferite alla legge e non al decreto.

Nel merito l'Avvocatura nega comunque che la normativa impugnata violi la sfera delle attribuzioni regionali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera.

3. - All'udienza del 7 maggio 1985, la difesa della Regione ricorrente ha concluso chiedendo che la Corte dichiari cessata la materia del contendere; a detta richiesta si é associato l'Avvocato dello Stato.

 

Considerato in diritto

 

1. - Come spiegato in narrativa, la Regione Toscana ha proposto ricorso per regolamento di competenza in ordine al decreto del Ministro per la Sanità 28 ottobre 1975, concernente "Tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari e modalità di svolgimento".

La Regione deduce che detto provvedimento, nel dettare una disciplina particolareggiata del tirocinio, soprattutto là dove essa investe aspetti direttamente incidenti sull'organizzazione ospedaliera e la gestione del servizio di assistenza, viola la sfera di competenza regionale in materia, delineata, oltre che dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 e dall'art. 12 del d.l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

In via subordinata, la Regione chiede che la Corte sollevi innanzi a se stessa la questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., dell'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, che affida appunto ad un decreto del Ministro per la Sanità la regolamentazione delle modalità di svolgimento del tirocinio.

L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, respinto.

2. - Successivamente alla proposizione del ricorso e alla costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio, sono stati emanati due atti legislativi: la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) e, in attuazione della delega contenuta nell'art. 47 di detta legge, il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, che disciplina lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

Quest'ultimo provvedimento detta, fra l'altro (cap. I e II del titolo II), la normativa concernente le assunzioni in servizio del personale, sia in generale (artt. 9-16), sia con riferimento a singole posizioni funzionali (artt. 17-23), prevedendo o l'espletamento di pubblici concorsi o, per alcune categorie, il superamento di un previo esame di idoneità, come requisito per l'ammissione al concorso (v. artt. 19 e 20).

Le parti hanno concordemente riconosciuto all'udienza di trattazione della causa che, a seguito della normativa sopravvenuta, l'istituto del tirocinio pratico disciplinato nel provvedimento impugnato non é più in vigore ed hanno chiesto, pertanto, che la Corte dichiari cessata la materia del contendere.

La richiesta va accolta.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Toscana in ordine al decreto del Ministro per la Sanità del 28 ottobre 1975.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.

Guglielmo ROEHRSSEN - Antonio LA PERGOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1985.